Economia

Appalti, così l’Autorità penalizza la cooperazione

CoopEuropa il mondo della cooperazione e le istituzioni comunitarie (di Emilio Emmolo).

di Redazione

Le clausole sociali e ambientali e gli appalti riservati erano due novità del Codice degli appalti del 2006 che avevano finalmente declinato in norme (gli articoli 52 e 69) i principi di responsabilità sociale e solidarietà. È apparsa subito ardua però l?applicazione per gli enti pubblici in ragione delle difficoltà di interpretazione di una fattispecie incautamente recepita in modo testuale dalle direttive europee 17/2004 e 18/2004, senza il necessario coordinamento con la legislazione nazionale. Il 23 gennaio 2008, l?Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 2/2008 ha dato linee di indirizzo e indicazioni operative sugli appalti riservati e per il coordinamento di questa disposizione con la disciplina delle cooperative sociali di inserimento lavorativo della legge 381/91, di cui l?art. 52 del Codice fa salve le disposizioni. L?Autorità osserva che, pur essendo entrambe le disposizioni (art. 52 del dlgs n. 163/06 e legge n. 381/91) finalizzate al perseguimento di fini sociali, tuttavia laboratorio protetto e cooperativa sociale non coincidono
Questo perché i requisiti della figura del laboratorio protetto non corrispondono a quelli normativamente previsti in capo alle cooperative sociali, sia per quanto riguarda le categorie di persone individuate (persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto attiene alla percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate (30% invece del 50%).Infatti, la norma parla della possibilità di riservare la partecipazione ai bandi di gara a ?laboratori protetti?, un soggetto che in Italia non esiste, anzi è stato ampiamente superato attraverso l?esperienza della cooperazione sociale, mentre in altri Paesi europei con tale definizione si fa riferimento ai laboratori riabilitativi e ai laboratori semiproduttivi. In Italia, sono le cooperative sociali di tipo B le sole imprese che hanno i medesimi obiettivi di inserimento lavorativo citati nella norma e i sono dimostrate uno strumento efficace di politica attiva del lavoro; insomma, si penalizza l?innovazione e l?assoluta originalità di una formula imprenditoriale che ha – come testimoniano di dati di Federsolidarietà – una capacità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 20 volte superiore rispetto agli altri attori economici. Secondo la recente indagine Istat, nel corso del 2005 le persone svantaggiate presenti nelle cooperative sociali di questo tipo erano 30.141 (27,8% in più rispetto al 2003) e la percentuale di soggetti svantaggiati presenti in cooperativa rispetto al totale del personale retribuito si attestava, a livello nazionale, al 55,5%, ben al di sopra del limite minimo (30%) stabilito dalla legge n. 381 del 1991. Rispetto alle tipologie di soggetti svantaggiati, le categorie più numerose sono quelle dei disabili (46,3%), dei tossicodipendenti (16%), dei pazienti psichiatrici (15%) e dei detenuti (8%). Altre indagini evidenziano, poi, che oltre a queste categorie è presente tra gli occupati una ulteriore quota del 25% circa di soggetti che rientrano nella definizione «di persone con difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro», prevista dal Regolamento europeo 2204/2002, ovvero lavoratori provenienti da situazioni di disoccupazione di lungo periodo, lavoratori adulti che hanno perso l?occupazione, madri sole con figli, immigrati.Dalla determinazione dell?Autorità ne deriva che le cooperative sociali di tipo B possono accreditarsi quali laboratori protetti, e quindi avvalersi della riserva di cui all?art. 52, a condizione che dimostrino in sede di partecipazione alla gara la presenza del 50% di lavoratori disabili. La riserva a favore dei ?programmi di lavoro protetto?, sempre secondo l?Autorità, si fonda invece sul ricorso, da parte delle imprese partecipanti nella fase esecutiva dell?appalto, all?impiego di una maggioranza di lavoratori disabili. In questo, la partecipazione alla gara è riservata a tutti le organizzazioni (associazioni, società, cooperative) che si avvalgono, ai fini dell?esecuzione dello specifico appalto, di piani che vedono coinvolti una maggioranza di lavoratori disabili.Ancora una volta bisogna constatare che l?innovazione e la sussidiarietà non arriveranno dall?alto, ma andranno fatti emergere dal basso. Sarà importante quindi a livello regionale e locale sperimentare modalità di affidamenti di servizi autenticamente basati sul principio di sussidiarietà orizzontale che valorizzino la capacità della cooperazione sociale di cogliere nuovi bisogni e di innovare nelle risposte.

Emilio Emmolo
Federsolidarietà – Confcooperative


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